LEGGE REGIONALE N. 79 DEL
28-04-2000
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato; |
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ARTICOLO 3 Facilitazioni per le abitazioni Agli invalidi e ai familiari degli stessi descritti nel precedente art. 2, unitamente ad altri cittadini privi delle caratteristiche invalidanti, che nel territorio della Regione Abruzzo intendano costruire un alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di soci invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili, la Regione Abruzzo concede un contributo non superiore a £. 30.000.000 per ciascun alloggio da realizzare e per ciascun socio aderente alla cooperativa. Sono esclusi dai benefici coloro che sono titolari di diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità del socio o del suo nucleo familiare di cui risulta a carico, coloro che hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio costruito con contributi pubblici, coloro che singolarmente o cumulando il reddito familiare superino un reddito imponibile annuo di £. 80.000.000. L’alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e della sua famiglia pena la revoca del contributo. Il beneficiario invalido potrà stipulare atti per la trasmissione di diritto reale sull’alloggio trascorsi cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile di assegnazione in proprietà dell’alloggio. Il nucleo familiare con uno o più disabili a carico, beneficiario del contributo, perde il diritto all’agevolazione in qualsiasi momento affidasse il congiunto invalido ad altri o a struttura pubblica senza averne dimostrato il grave stato che ne determini l’impossibilità ad essere curato in casa. L’alloggio consentito deve rispondere alle tipologie riferite alla normativa Nazionale e Regionale dell’edilizia agevolata fatte salve le dimensioni necessarie per l’osservanza delle vigenti leggi in materia di abbattimento di barriere architettoniche le quali vanno in deroga sia alle superfici dell’alloggio sia alle zone comuni di asservimento non residenziali e dei parcheggi. Gli invalidi o i nuclei familiari con uno o più disabili a carico potranno fare richiesta di contributi previsti dalla Regione e dagli enti locali per la dotazione dei propri alloggi di attrezzature straordinarie necessarie al superamento di particolari stati di invalidità. L’istruttoria per le domande di concessione dei contributi può essere effettuata dalle Associazioni di tutela e rappresentanza legale delle rispettive categorie a cui appartengono le origini delle invalidità come previsto dai D.P.R. Nazionali e dalla L.R. 41/1999.
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