LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 79 DEL 28-04-2000
REGIONE ABRUZZO

Cooperative edilizie costituite principalmente tra cittadini disabili e invalidi

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 16
del 9 giugno 2000

Indice:

Articoli della Legge:
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Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 3

Facilitazioni per le abitazioni
Agli invalidi e ai familiari degli stessi descritti nel precedente 
art. 2, unitamente ad altri cittadini privi delle caratteristiche 
invalidanti, che nel territorio della Regione Abruzzo intendano 
costruire un alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di 
soci invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più 
disabili, la Regione Abruzzo concede un contributo non superiore a £. 
30.000.000 per ciascun alloggio da realizzare e per ciascun socio 
aderente alla cooperativa.
Sono esclusi dai benefici coloro che sono titolari di diritto di 
proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle 
necessità del socio o del suo nucleo familiare di cui risulta a 
carico, coloro che hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà o con 
patto di futura vendita di alloggio costruito con contributi pubblici, 
coloro che singolarmente o cumulando il reddito familiare superino un 
reddito imponibile annuo di £. 80.000.000.
L’alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere 
destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e della 
sua famiglia pena la revoca del contributo.
Il beneficiario invalido potrà stipulare atti per la trasmissione di 
diritto reale sull’alloggio trascorsi cinque anni dalla data di 
stipula dell’atto notarile di assegnazione in proprietà dell’alloggio.
Il nucleo familiare con uno o più disabili a carico, beneficiario del 
contributo, perde il diritto all’agevolazione in qualsiasi momento 
affidasse il congiunto invalido ad altri o a struttura pubblica senza 
averne dimostrato il grave stato che ne determini l’impossibilità ad 
essere curato in casa.
L’alloggio consentito deve rispondere alle tipologie riferite alla 
normativa Nazionale e Regionale dell’edilizia agevolata fatte salve le 
dimensioni necessarie per l’osservanza delle vigenti leggi in materia 
di abbattimento di barriere architettoniche le quali vanno in deroga 
sia alle superfici dell’alloggio sia alle zone comuni di asservimento 
non residenziali e dei parcheggi.
Gli invalidi o i nuclei familiari con uno o più disabili a carico 
potranno fare richiesta di contributi previsti dalla Regione e dagli 
enti locali per la dotazione dei propri alloggi di attrezzature 
straordinarie necessarie al superamento di particolari stati di 
invalidità.
L’istruttoria per le domande di concessione dei contributi può essere 
effettuata dalle Associazioni di tutela e rappresentanza legale delle 
rispettive categorie a cui appartengono le origini delle invalidità 
come previsto dai D.P.R. Nazionali e dalla L.R. 41/1999.

  

 

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